Vivete in uno Stato UE/AELS ma percepite un salario svizzero? Allora rientrate nella categoria dei frontalieri. A voi e ai vostri famigliari che non svolgono alcuna attività lucrativa offriamo l’assicurazione di base BASIS.
Stipulate l’assicurazione per i frontalieri.
Con il modello standard potete fruire in qualsiasi momento della libera scelta del medico e dell’accesso diretto agli specialisti.
Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. Inoltre siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.
ID Helsana Assicurazioni, da fornire all'ente assicurativo competente del paese di residenza:
01562
Le seguenti prestazioni assicurative verranno rimborsate dall'assicurazione per i frontalieri una volta detratta la partecipazione ai costi prevista dalla legge (franchigia / aliquota percentuale / contributo spese ospedaliere).
Vi vengono rimborsati i costi dei medicamenti prescritti dal medico figuranti nell’Elenco delle specialità. Se figurano vari medicamenti con lo stesso principio attivo, l’aliquota percentuale può ammontare al 20%.
Buono a sapersi: la partecipazione ai costi è applicabile solo se acquistate i medicamenti in Svizzera.
I nostri punti vendita nelle regioni vicine ai confini sono specializzati nelle esigenze dei frontalieri.
Per legge tutte le persone che vivono in Svizzera devono sottoscrivere un’assicurazione di base. Ai sensi degli accordi bilaterali, questa regola vale anche per i frontalieri. Si definiscono frontalieri le persone che risiedono in un paese dell’UE/AELS e lavorano in Svizzera. Il loro reddito da lavoro è guadagnato esclusivamente in Svizzera. L’assicurazione di base garantisce l’assistenza di base necessaria in caso di malattia e maternità.
Si può richiedere l’inclusione dei famigliari nell’assicurazione se nessuno dei genitori esercita un’attività lucrativa, è disoccupato o percepisce una rendita nel paese di domicilio. Se siete assunti in Svizzera, anche i vostri familiari senza attività lucrativa sono soggetti all’obbligo di assicurazione. Questi sono i familiari minorenni, i familiari adulti in formazione e il coniuge non esercitante attività lucrativa.
Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale (questo formulario vi verrà inviato automaticamente dopo la stipulazione dell’assicurazione). Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio, che dovrete presentare di volta in volta prima del trattamento. Si prega di tenere presente che potete farvi curare solo dai medici e negli ospedali che accettano questa tessera d’assicurato. Beneficiate del vantaggio di non dover anticipare alcuna spesa. Vi verrà addebitata soltanto l’eventuale aliquota percentuale prevista dalla legge straniera. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. I trattamenti che pagate autonomamente non potranno essere rimborsati.
Per i trattamenti ambulatoriali avete la possibilità di rivolgervi a un medico di vostra scelta o a un ospedale contenuto nel nostro elenco. In caso di fruizione di prestazioni nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, pagate una franchigia annua fissa di 300 franchi più un’aliquota percentuale del 10% per fattura (al massimo 700 franchi all’anno). Ricordate di presentare sempre la vostra tessera d’assicurato di Helsana.
In caso di trattamenti stazionari in un ospedale, siete assicurati al massimo fino alla tariffa (in base all’elenco ospedaliero cantonale) del Cantone in cui lavorate. In caso di fruizione di prestazioni nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, pagate un contributo ai costi ospedalieri di 15 franchi al giorno.
Una volta terminato il rapporto di lavoro in Svizzera e/o se diventate disoccupati, automaticamente (e dopo l’ultimo giorno di lavoro senza disdetta) non sottostate più all’obbligo di assicurazione in Svizzera. In questo caso dovete contattarci, perché soltanto in questo modo siamo in grado di valutare la vostra situazione e le vostre esigenze.
Quando andate in pensione e terminate quindi la vostra attività lucrativa in Svizzera dovete contattarci, perché soltanto in questo modo siamo in grado di valutare la vostra situazione e le vostre esigenze.
Siamo volentieri a vostra disposizione.