Assicurazione per frontalieri

Vivete in uno Stato UE/AELS o nel Regno Unito ma percepite un salario svizzero? Allora rientrate nella categoria dei frontalieri. A voi e ai vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa offriamo l’assicurazione di base BASIS.

  • Trattamenti a scelta in Svizzera o nel Paese di domicilio
  • Libera scelta del medico in ambito ambulatoriale
  • Accesso diretto agli specialisti

Assicurazione per frontalieri

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Ecco come funziona il modello BASIS

Con il modello standard potete fruire in qualsiasi momento della libera scelta del medico e dell’accesso diretto agli specialisti.

  • Malattia o infortunio
  • Trattamento da parte del medico o di specialisti

Trattamenti nel vostro Paese di domicilio

Francia

Se il vostro Paese di domicilio è la Francia, provvediamo alla registrazione direttamente presso la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) competente in Francia. Per l’elaborazione della registrazione da parte della CPAM, è bene mettere in conto un ritardo di più di sei mesi. Non appena la CPAM avrà elaborato e confermato la nostra registrazione, otterrete una tessera d’assicurato valida (carte Vitale) o il rinnovo della tessera già in vostro possesso. Vi invitiamo a conservare tutte le fatture dei fornitori di prestazioni francesi e a presentarle alla CPAM solo dopo aver ricevuto la tessera d’assicurato francese. Da parte nostra, non siamo autorizzati a rimborsare direttamente alcuna fattura dei fornitori di prestazioni francesi. In caso di domande sulla registrazione, potete rivolgervi direttamente alla CPAM competente: +33 1 84 90 36 46.


Altri Paesi UE/AELS e nel Regno Unito

Se vivete in un altro Stato UE/AELS o nel Regno Unito, vi inviamo il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Dovrete inoltrare il formulario a un’assicurazione legale nel vostro Paese di domicilio, ottenendo così una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel Paese di domicilio. 


ID di Helsana Assicurazioni SA da comunicare all’organo di assistenza nello Stato di domicilio: 01562

Prestazioni assicurate

Le seguenti prestazioni assicurative verranno rimborsate dall'assicurazione per i frontalieri una volta detratta la partecipazione ai costi prevista dalla legge (franchigia / aliquota percentuale / contributo spese ospedaliere).

Vi vengono rimborsati i costi per la degenza, le cure e il trattamento nel reparto comune (camera a più letti).

In caso di emergenza negli Stati UE/AELS o nel Regno Unito vi viene applicata la tariffa sociale del rispettivo Paese. In tutti gli altri Paesi vi rimborsiamo al massimo il doppio dell’importo assicurato in Svizzera.

Per il trasporto ricevete il 50% dei costi, al massimo fino a 500 franchi per anno civile. Per le operazioni di salvataggio vi viene rimborsato il 50% dei costi, al massimo fino a 5000 franchi per anno civile.

Vi vengono rimborsati i costi dei medicamenti prescritti dal medico figuranti nell’Elenco delle specialità. Se figurano vari medicamenti con lo stesso principio attivo, l’aliquota percentuale può ammontare al 40%.

Elenco delle specialità (ES)

Buono a sapersi: la partecipazione ai costi è applicabile solo se acquistate i medicamenti in Svizzera.

Vi vengono rimborsati i costi secondo la tariffa dello specialista riconosciuto in Svizzera.

Vi vengono rimborsati i costi secondo la tariffa dello specialista riconosciuto in Svizzera.

Ricevete i costi per determinati esami e misure eseguiti a titolo preventivo.

Ricevete i costi fino al tetto massimo previsto dalla legge per i mezzi ausiliari e gli apparecchi prescritti dal medico.

Ricevete i costi per le visite e le misure volte alla preparazione al parto.

Ricevete 10 franchi al giorno per cure balneari in stabilimenti termali riconosciuti in Svizzera.

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Consulenza gratuita per i frontalieri

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Domande frequenti e risposte

Per legge tutte le persone che vivono in Svizzera devono sottoscrivere un’assicurazione di base. Ai sensi degli accordi bilaterali, questa regola vale anche per i frontalieri. Si definiscono frontalieri le persone che sono domiciliateuno Stato UE/AELS o nel Regno Unito e lavorano in Svizzera. Il loro reddito da lavoro è guadagnato esclusivamente in Svizzera. L’assicurazione di base garantisce a tutte le persone assicurate l’assistenza di base necessaria in caso di malattia e maternità.

Potete richiedere l’inclusione dei vostri familiari nell’assicurazione se nessuno dei genitori svolge un’attività lucrativa, è disoccupato o percepisce una rendita nel Paese di domicilio. Se siete assunti in Svizzera, anche i vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa sono soggetti all’obbligo assicurativo. Questi comprendono i familiari minorenni, i familiari adulti in formazione e il coniuge che non svolge un’attività lucrativa. 

Vi inviamo il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale (questo formulario vi verrà inviato automaticamente dopo la stipulazione dell’assicurazione). Dovrete inoltrarlo a un’assicurazione legale nel vostro Paese di domicilio, ottenendo così una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel Paese di domicilio che dovrete presentare di volta in volta prima del trattamento. Tenete presente che potete farvi curare solo dai medici e negli ospedali che accettano questa tessera d’assicurato. Beneficiate del vantaggio di non dover anticipare alcuna spesa. Vi verrà addebitata soltanto un’eventuale aliquota percentuale prevista dalla legge straniera. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel Paese di domicilio. I trattamenti che pagate autonomamente non potranno essere rimborsati.

 

Se il suo Paese di residenza è la Francia, provvederemo all'iscrizione direttamente presso la CPAM (Caisses primaires d'assurance maladie) competente per lei in Francia, quindi non riceverà un certificato S1.

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