Vivete all’interno di UE/AELS/UK ma percepite un salario svizzero? Allora rientrate nella categoria dei frontalieri. A voi e ai vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa offriamo l’assicurazione di base BASIS.
Stipulate l’assicurazione per frontalieri.
Siamo specializzati nelle esigenze dei frontalieri. Di persona, per telefono o tramite videochiamata, le nostre e i nostri consulenti considerano la vostra situazione personale e vi raccomandano la soluzione assicurativa migliore per voi e la vostra famiglia.
Con il modello standard potete fruire in qualsiasi momento della libera scelta del medico e dell’accesso diretto agli specialisti.
Francia
Se il vostro Paese di domicilio è la Francia, provvediamo alla registrazione direttamente presso la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) competente in Francia. Per l’elaborazione della registrazione da parte della CPAM, è bene mettere in conto un ritardo di più di sei mesi. Non appena la CPAM avrà elaborato e confermato la nostra registrazione, otterrete una tessera d’assicurato valida (carte Vitale) o il rinnovo della tessera già in vostro possesso. Vi invitiamo a conservare tutte le fatture dei fornitori di prestazioni francesi e a presentarle alla CPAM solo dopo aver ricevuto la tessera d’assicurato francese. Da parte nostra, non siamo autorizzati a rimborsare direttamente alcuna fattura dei fornitori di prestazioni francesi. In caso di domande sulla registrazione, potete rivolgervi direttamente alla CPAM competente: +33 1 84 90 36 46.
UE/AELS/UK
Se vivete all'interno di UE/EFTA/UK, vi inviamo il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Dovrete inoltrare il formulario a un’assicurazione legale nel vostro Paese di domicilio, ottenendo così una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel Paese di domicilio.
ID di Helsana Assicurazioni SA da comunicare all’organo di assistenza nello Stato di domicilio: 01562
Le seguenti prestazioni assicurative verranno rimborsate dall'assicurazione per i frontalieri una volta detratta la partecipazione ai costi prevista dalla legge (franchigia / aliquota percentuale / contributo spese ospedaliere).
Beneficiate della libera scelta dell’ospedale tra tutti gli ospedali presenti in Svizzera che figurano negli elenchi ospedalieri cantonali (cosiddetto elenco ospedaliero); tuttavia, vi vengono rimborsati al massimo i costi fino alla tariffa del cantone nel quale avete il vostro collegamento.
Se figurate come soggiornante settimanale in Svizzera, il collegamento è il vostro cantone di domicilio. Se vivete all’estero e lavorate in Svizzera, il collegamento è il cantone in cui svolgete l’attività lucrativa. Se siete stati assunti da un’agenzia interinale, il collegamento è il cantone in cui ha sede tale agenzia.
A seguito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, all'interno di UE/AELS/UK beneficiate dello stesso accesso all’assistenza sanitaria pubblica (medici, farmacie, ospedali o ambulanze) come gli abitanti locali. In caso di emergenza medica vi vengono pertanto rimborsati i costi secondo la tariffa sociale del rispettivo paese di soggiorno.
Negli altri paesi, per i trattamenti d’urgenza ambulatoriali o stazionari vi viene rimborsato fino al doppio dell’importo assunto in Svizzera dall’assicurazione di base. Per le prestazioni ambulatoriali si applica la tariffa del cantone in cui svolgete l’attività lucrativa; per le prestazioni stazionarie si applica la tariffa del cantone in cui avete il collegamento.
Se figurate come soggiornante settimanale in Svizzera, il collegamento è il vostro cantone di domicilio. Se vivete all’estero e lavorate in Svizzera, il collegamento è il cantone in cui svolgete l’attività lucrativa. Se siete stati assunti da un’agenzia interinale, il collegamento è il cantone in cui ha sede tale agenzia.
Quando partite per un viaggio, portate la tessera d’assicurato con voi e tenetela sempre indosso. Il retro, realizzato secondo standard armonizzati, vale come tessera europea di assicurazione malattia riconosciuta all'interno di l'UE/AELS/UK.
Vi viene rimborsato complessivamente il 50% dei costi, al massimo fino a 500 franchi per anno civile per un trasporto pianificato al fine di sottoporvi a un trattamento medico necessario.
La condizione è che a tale scopo utilizziate un mezzo di trasporto riconosciuto, come un veicolo della Spitex, un taxi per sedie a rotelle, un veicolo per disabili oppure un’autoambulanza.
Vi viene rimborsato il 50% dei costi, al massimo fino a 5000 franchi per anno civile, per azioni di salvataggio in Svizzera.
Vi vengono rimborsati i costi dei medicamenti prescritti dal medico figuranti nell’elenco delle specialità. Se figurano vari medicamenti con lo stesso principio attivo, l’aliquota percentuale può ammontare al 40%.
Buono a sapersi: la partecipazione ai costi è applicabile solo se acquistate i medicamenti in Svizzera.
In caso di emergenza all'interno di UE/AELS/UK vi viene applicata la tariffa sociale del rispettivo paese. In tutti gli altri paesi vi rimborsiamo al massimo il doppio dell’importo assicurato in Svizzera.
Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. Inoltre siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.
Vi vengono rimborsati i costi secondo la tariffa dello specialista riconosciuto in Svizzera per i trattamenti erogati da medici con diploma federale, chiropratici e personale paramedico come fisioterapisti ed ergoterapisti, personale infermieristico, levatrici, logopedisti ecc.
In caso di emergenza all'interno di UE/AELS/UK vi viene applicata la tariffa sociale del rispettivo paese. In tutti gli altri paesi vi rimborsiamo al massimo il doppio dell’importo assicurato in Svizzera.
Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. Inoltre siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.
Ricevete contributi ai costi per i seguenti metodi della medicina complementare:
I costi vengono rimborsati secondo la tariffa dello specialista riconosciuto in Svizzera.
Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. Inoltre siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.
Vi vengono rimborsati i costi di determinati esami per l’individuazione precoce di malattie, nonché per misure preventive come singole vaccinazioni prescritte o effettuate dal medico.
Ogni tre anni vengono rimborsati i costi per una visita ginecologica di controllo. I costi per la mammografia vengono rimborsati a determinate condizioni. Per informazioni potete contattarci telefonicamente.
L’esame viene eseguito in Svizzera.
Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. Inoltre siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.
Ricevete i costi fino al tetto massimo previsto dalla legge per i mezzi ausiliari e gli apparecchi prescritti dal medico come stampelle, apparecchi per la misurazione della glicemia, apparecchi per l’inalazione e la respirazione, calze a compressione ecc.
In caso di emergenza all'interno di UE/AELS/UK vi viene applicata la tariffa sociale del rispettivo paese. In tutti gli altri paesi vi rimborsiamo al massimo il doppio dell’importo assicurato in Svizzera.
Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. Inoltre siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.
Ricevete tre consulenze per l’allattamento eseguite da levatrici o da personale infermieristico specializzato in questo ambito.
Ricevete 150 franchi per ogni anno civile per
o
Per un parto a domicilio vi vengono rimborsati i costi secondo la tariffa vigente o il contratto con la levatrice.
Vi vengono rimborsati i costi secondo la tariffa del vostro cantone di collegamento per la degenza, le cure e il trattamento nel reparto comune (camera a più letti).
Se figurate come soggiornante settimanale in Svizzera, il collegamento è il vostro cantone di domicilio. Se vivete all’estero e lavorate in Svizzera, il collegamento è il cantone in cui svolgete l’attività lucrativa. Se siete stati assunti da un’agenzia interinale, il collegamento è il cantone in cui ha sede tale agenzia.
La partecipazione ai costi è applicabile solo se le cure vengono fornite in Svizzera.
In caso di emergenza all'interno di UE/AELS/UK vi viene applicata la tariffa sociale del rispettivo paese. In tutti gli altri paesi vi rimborsiamo al massimo il doppio dell’importo assicurato in Svizzera.
Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. Inoltre siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.
Ricevete 10 franchi al giorno per al massimo 21 giorni per anno civile per cure balneari in stabilimenti termali riconosciuti in Svizzera.
Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. Inoltre siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.
I nostri punti vendita nelle regioni vicine ai confini sono specializzati nelle esigenze dei frontalieri.
Per legge tutte le persone che vivono in Svizzera devono sottoscrivere un’assicurazione di base. Ai sensi degli accordi bilaterali, questa regola vale anche per i frontalieri. Si definiscono frontalieri le persone che sono domiciliateuno all’interno di UE/AELS/UK e lavorano in Svizzera. Il loro reddito da lavoro è guadagnato esclusivamente in Svizzera. L’assicurazione di base garantisce a tutte le persone assicurate l’assistenza di base necessaria in caso di malattia e maternità.
Potete richiedere l’inclusione dei vostri familiari nell’assicurazione se nessuno dei genitori svolge un’attività lucrativa, è disoccupato o percepisce una rendita nel Paese di domicilio. Se siete assunti in Svizzera, anche i vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa sono soggetti all’obbligo assicurativo. Questi comprendono i familiari minorenni, i familiari adulti in formazione e il coniuge che non svolge un’attività lucrativa.
Vi inviamo il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale (questo formulario vi verrà inviato automaticamente dopo la stipulazione dell’assicurazione). Dovrete inoltrarlo a un’assicurazione legale nel vostro Paese di domicilio, ottenendo così una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel Paese di domicilio che dovrete presentare di volta in volta prima del trattamento. Tenete presente che potete farvi curare solo dai medici e negli ospedali che accettano questa tessera d’assicurato. Beneficiate del vantaggio di non dover anticipare alcuna spesa. Vi verrà addebitata soltanto un’eventuale aliquota percentuale prevista dalla legge straniera. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel Paese di domicilio. I trattamenti che pagate autonomamente non potranno essere rimborsati.
Se il suo Paese di residenza è la Francia, provvederemo all'iscrizione direttamente presso la CPAM (Caisses primaires d'assurance maladie) competente per lei in Francia, quindi non riceverà un certificato S1.
Per i trattamenti ambulatoriali ha la possibilità di rivolgersi a un medico di sua scelta o a un ospedale contenuto nel nostro elenco. In caso di fruizione di prestazioni nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le viene addebitata una franchigia annua fissa di 300 franchi più un’aliquota percentuale del 10% per fattura (al massimo 700 franchi all’anno). Ricordi di presentare sempre la sua tessera d’assicurato di Helsana.
In caso di trattamenti stazionari in un ospedale, l’assicurazione copre un importo massimo pari alla tariffa (in base all’elenco ospedaliero cantonale) del Cantone in cui lavora. In caso di fruizione di prestazioni nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le viene addebitato un contributo ai costi ospedalieri di 15 franchi al giorno.
Una volta terminato il rapporto di lavoro in Svizzera e/o se diventate disoccupatiin caso di disoccupazione, automaticamente (e dopo l’ultimo giorno di lavoro senza disdetta) non sottostate più all’obbligodecade l’obbligo di assicurazione in Svizzera. In questo caso dovete deve contattarci, perché soltanto in questo modo siamo in grado di valutare la vostra sua situazione e le vostre sue esigenze.
Siamo volentieri a vostra disposizione.