Emigrare: cosa accade all’assicurazione malattia?

Ci sono tanti buoni motivi per trasferirsi in un altro Paese: un’offerta di lavoro, l’amore, la voglia di avventura o la pensione. Saremo felici di aiutarvi a prepararvi al meglio. Perché alle persone assicurate che vivono all’estero oppure vi soggiornano o lavorano stabilmente si applicano disposizioni contrattuali o legali particolari.

Emigrare - Verso l’inizio di una nuova fase della vita

In linea di principio, chi si reca all’estero per più di tre mesi, lascia la propria abitazione e non intende tornare in Svizzera in un futuro prossimo, deve notificare la propria partenza al comune di domicilio. Chi non ha intenzione di lasciare il proprio domicilio e prevede di tornare saltuariamente in Svizzera, deve informarsi per tempo presso l’ufficio controllo abitanti competente circa i propri obblighi di notifica. Questi variano da Cantone a Cantone.

Quali sono i motivi per trasferirsi in un altro Paese?

A seconda che vi trasferiate per godervi la vostra pensione o per operare come lavoratrici o lavoratori distaccati o come frontaliere o frontalieri, si applicano condizioni diverse per la scelta della vostra assicurazione malattia:

Se percepite la vostra pensione esclusivamente dalla Svizzera ed emigrate in un Paese UE/AELS o nel Regno Unito (UK), continuate a essere soggetti alla legge svizzera sull’assicurazione malattie. Pertanto, dovete continuare ad avere un’assicurazione di base in Svizzera. Se, invece, percepite una pensione nel nuovo Paese di domicilio, dovete stipulare un’assicurazione malattia in quel Paese.

Tranne nel caso in cui decidiate di trasferirvi in Germania, Francia, Finlandia, Italia, Austria, Portogallo o Spagna. In questi Paesi sussiste un diritto di opzione. Se percepite la pensione esclusivamente dalla Svizzera, potete decidere autonomamente dove contrarre l’assicurazione (in Svizzera o nel nuovo Paese di domicilio). Si vedano le FAQ.

Lavorate in un altro Paese per un datore di lavoro in Svizzera? Allora rientrate nella categoria delle persone distaccate. Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo vale quanto segue: in qualità di persone distaccate con contributi sociali svizzeri, voi e i vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa restate soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera. Ciò significa che continuerete a beneficiare della copertura dell’assicurazione malattia svizzera per un minimo di due anni e fino a un massimo di sei anni.

Obblighi assicurativi particolari per le persone distaccate

A seconda del Paese in cui vivete e lavorate come cittadine o cittadini svizzeri, a volte possono valere disposizioni legali e contrattuali diverse. Informatevi riguardo al Paese specifico prima della vostra partenza:

Maggiori informazioni dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Vivete in uno Stato UE/AELS o nel Regno Unito (UK) e percepite il salario esclusivamente dalla Svizzera? Allora rientrate nella categoria delle frontaliere o dei frontalieri. Se siete assunti in Svizzera, anche i vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa sono soggetti all’obbligo assicurativo. Questi comprendono i familiari minorenni, i familiari adulti in formazione e la/il coniuge senza attività lucrativa. Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo vale quanto segue: 

Si applica il principio del luogo di lavoro: nonostante il domicilio all’estero, dovete stipulare un’assicurazione nel Paese in cui svolgete l’attività lucrativa. Fanno eccezione i Paesi in cui vige il diritto di opzione, nei quali potete decidere autonomamente dove contrarre l’assicurazione. Contattateci per ottenere informazioni esaustive sulle varie possibilità.

Buono a sapersi

L’assoggettamento all’obbligo assicurativo in Svizzera dopo il trasferimento all’estero dipende da vari fattori:

  • Paese di destinazione (Stati UE/AELS o nel Regno Unito (UK), Stati terzi)
  • Situazione lavorativa (ad es. luogo di lavoro, percepimento di rendita)
  • Stato della persona (ad es. persone distaccate, frontaliere e frontalieri)

Di cosa abbiamo bisogno?

Abbiamo bisogno di una notifica di partenza del vostro comune di domicilio, nonché del questionario compilato, in caso di trasferimento all’estero:

L’assicurazione malattia determina dove potete farvi curare

Se vi assicurate nel nuovo Paese di domicilio, in alcuni casi potete usufruire delle cure soltanto in quel Paese. Se, invece, mantenete l’assicurazione in Svizzera, potete scegliere tra un trattamento medico nel nuovo luogo di domicilio o in Svizzera, pagando solo l’assicurazione malattia presso Helsana.

Domande importanti sull’assicurazione

Se non mantenete l’assicurazione malattia in Svizzera, dovete richiedere ufficialmente l’esenzione dall’obbligo assicurativo. Potete farlo con il seguente formulario:

Formulario per l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera

Maggiori informazioni e documenti sull’assicurazione malattia per pensionate e pensionati all’estero:

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Studentesse e studenti che non svolgono un’attività lucrativa sono esclusi dall’obbligo assicurativo se sono in Svizzera solo temporaneamente, hanno il loro centro d’interessi nell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK) e, dopo il periodo di studi, ritornano nel loro Stato d’origine oppure hanno il loro domicilio in Svizzera e hanno intenzione di rimanervi a lungo e, tramite i genitori, hanno l’assicurazione familiare prevista per legge nell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK).

Formulario per l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera

Negli Stati UE/AELS o nel Regno Unito (UK), le persone emigrate che percepiscono un reddito basso possono richiedere una riduzione dei premi. Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili presso l’Istituzione comune LAMal di Olten.

Informazioni sulla riduzione dei premi

Richiedere la riduzione dei premi alla LAMal

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