Assicurazione per i frontalieri

Vivete in uno Stato UE/AELS ma percepite un salario svizzero? Allora rientrate nella categoria dei frontalieri. A voi e ai vostri famigliari che non svolgono alcuna attività lucrativa offriamo l’assicurazione di base BASIS.

  • Trattamenti a scelta in Svizzera o nel paese di domicilio
  • Libera scelta del medico in ambito ambulatoriale
  • Accesso diretto agli specialisti

Assicurazione per frontalieri

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Ecco come funziona il modello BASIS

Con il modello standard potete fruire in qualsiasi momento della libera scelta del medico e dell’accesso diretto agli specialisti.

  • Malattia o infortunio
  • Trattamento da parte del medico o dello specialista

Trattamenti nel vostro paese di domicilio

Se il vostro paese di domicilio è la Francia, provvederemo alla registrazione direttamente presso la CPAM responsabile per voi in Francia. In questo modo, otterrete una tessera di assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento in Francia. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale in Francia. Inoltre, siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.

Se vivete in un altro Paese dell’UE/AELS, vi inviamo il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Dovrete inoltrare questa documentazione a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito, riceverete una tessera di assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. Inoltre, siete soggetti al diritto vigente nel vostro paese di domicilio.

ID Helsana Assicurazioni, da fornire all'ente assicurativo competente del paese di residenza:

01562

Prestazioni assicurate

Le seguenti prestazioni assicurative verranno rimborsate dall'assicurazione per i frontalieri una volta detratta la partecipazione ai costi prevista dalla legge (franchigia / aliquota percentuale / contributo spese ospedaliere).

Vi vengono rimborsati i costi per la degenza, le cure e il trattamento nel reparto comune (camera a più letti).

In caso di emergenza nei paesi UE/AELS vi viene applicata la tariffa sociale del rispettivo paese. In tutti gli altri paesi vi rimborsiamo al massimo il doppio dell’importo assicurato in Svizzera. 

Per il trasporto ricevete il 50% dei costi, al massimo fino a 500 franchi per anno civile. Per le operazioni di salvataggio vi viene rimborsato il 50% dei costi, al massimo fino a 5000 franchi per anno civile.

Vi vengono rimborsati i costi dei medicamenti prescritti dal medico figuranti nell’Elenco delle specialità. Se figurano vari medicamenti con lo stesso principio attivo, l’aliquota percentuale può ammontare al 40%.

Elenco delle specialità (ES)

Buono a sapersi: la partecipazione ai costi è applicabile solo se acquistate i medicamenti in Svizzera.

Vi vengono rimborsati i costi secondo la tariffa dello specialista riconosciuto in Svizzera.

Vi vengono rimborsati i costi secondo la tariffa dello specialista riconosciuto in Svizzera.

Ricevete i costi per determinati esami e misure eseguiti a titolo preventivo.

Ricevete i costi fino al tetto massimo previsto dalla legge per i mezzi ausiliari e gli apparecchi prescritti dal medico.

Ricevete i costi per le visite e le misure volte alla preparazione al parto.

Ricevete 10 franchi al giorno per cure balneari in stabilimenti termali riconosciuti in Svizzera.

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Consulenza gratuita per i frontalieri

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Domande frequenti

Per legge tutte le persone che vivono in Svizzera devono sottoscrivere un’assicurazione di base. Ai sensi degli accordi bilaterali, questa regola vale anche per i frontalieri. Si definiscono frontalieri le persone che risiedono in un paese dell’UE/AELS e lavorano in Svizzera. Il loro reddito da lavoro è guadagnato esclusivamente in Svizzera. L’assicurazione di base garantisce l’assistenza di base necessaria in caso di malattia e maternità.

Si può richiedere l’inclusione dei famigliari nell’assicurazione se nessuno dei genitori esercita un’attività lucrativa, è disoccupato o percepisce una rendita nel paese di domicilio. Se siete assunti in Svizzera, anche i vostri familiari senza attività lucrativa sono soggetti all’obbligo di assicurazione. Questi sono i familiari minorenni, i familiari adulti in formazione e il coniuge non esercitante attività lucrativa.

Vi inviamo il formulario E106 o il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale (questo formulario vi verrà inviato automaticamente dopo la stipulazione dell’assicurazione). Questa documentazione dovrà essere inoltrata a un’assicurazione legale nel vostro paese di domicilio; in seguito riceverete una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel paese di domicilio, che dovrete presentare di volta in volta prima del trattamento. Si prega di tenere presente che potete farvi curare solo dai medici e negli ospedali che accettano questa tessera d’assicurato. Beneficiate del vantaggio di non dover anticipare alcuna spesa. Vi verrà addebitata soltanto l’eventuale aliquota percentuale prevista dalla legge straniera. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel vostro paese di domicilio. I trattamenti che pagate autonomamente non potranno essere rimborsati.

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